Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 20/09/1999 (Rv. 530147 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 223 del nuovo cod. della strada - Natura e funzione - Differenze dalla sospensione disposta quale sanzione accessoria - Imputabilità della durata della sospensione ex art. 223 al periodo di durata della sanzione accessoria - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada e la sanzione accessoria della sospensione della patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa. Da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al periodo di durata di essa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1993 num. 285 art. 220, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 221, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)