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Sez. 3, Sentenza n. 12830 del 19/11/1999 (Rv. 531291 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvisoria - Potere del prefetto - Condizioni- Procedibilità del reato - Esclusione - Fondamento - Normativo e sistematico.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531291-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il potere del Prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida se il trasgressore di una norma del codice della strada ha cagionato ad altri una lesione personale e vi sono evidenti elementi di sua responsabilità, conferitogli dall'articolo 223 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285- come sostituito dall'art. 120 D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360- prescinde dalla procedibilità dell'azione penale e quindi dalla presentazione della querela, com' è desumibile sia dalla scansione dei tempi imposti agli organi indicati dallo stesso art. 223, dai quali si desume che il provvedimento sospensivo può esser emesso già dal venticinquesimo giorno, al massimo, dal fatto, e quindi ben prima della scadenza del termine per la querela, sia dalla natura cautelare del provvedimento, che in quanto tale deve precedere l'accertamento del reato e della procedibilità dell'azione penale (vedi Corte Costituzionale 13 maggio 1998 n. 170).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST., Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 222, Cod. Proc. Pen. art. 336, Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)