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Sez. 2, Sentenza n. 19985 del 18/07/2008 (Rv. 604702 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione dell'appello presso il domicilio eletto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Modifica successiva dell'elezione di domicilio mediante atto di riassunzione di procedimento interrotto - Conseguenze - Inesistenza o invalidità assoluta della notificazione dell'atto di impugnazione - Esclusione - Nullità sanabile con la costituzione del convenuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604702-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La notificazione dell'atto di appello presso il domicilio eletto dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado invece che in quello successivamente eletto nell'atto di prosecuzione del giudizio, seguito al decesso della parte convenuta e all'interruzione del procedimento, non deve ritenersi inesistente o affetto da invalidità assoluta ma esclusivamente da nullità sanabile mediante la costituzione in giudizio della parte appellata, anche se avvenuta dopo il decorso del termine di impugnazione stabilito nell'art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)