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Sez. L, Sentenza n. 11140 del 11/06/2004 (Rv. 573596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto per l'appello anziché in quello indicato nell'atto di notificazione della sentenza - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione - Sussistenza - Costituzione al solo fine di rilevare la nullità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata comporta non la nullità dell'impugnazione, ma la nullità della notificazione dell'atto di gravame, sanabile con effetti "ex tunc", per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, qualora l'intimato cui la notificazione era diretta si costituisca in giudizio, anche se la costituzione avvenga dichiaratamente al solo fine di eccepire la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)