Sez. 2, Sentenza n. 7062 del 15/05/2002 (Rv. 554427 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto per l'appello anziché in quello indicato all'atto di notificazione della sentenza - Nullità della notificazione - Sanatoria "ex tunc " per effetto della costituzione - Sussistenza - Costituzione al solo fine di rilevare la nullità - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)
La notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio che la controparte aveva eletto per il giudizio di appello anziché presso il domicilio che la medesima aveva eletto nell'atto di notificazione della sentenza impugnata comporta non la nullità della impugnazione, ma la nullità della notificazione dell'atto di gravame, sanabile con effetto "ex tunc", per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, qualora l'intimato cui la notificazione era diretta si costituisca in giudizio, anche se la costituzione avviene dichiaratamente al solo fine di eccepire la nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)