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Sez. 2, Sentenza n. 44570 del 10/10/2014 Ud. (dep. 27/10/2014) Rv. 260862 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI | Letture consentite - Atti non ripetibili - Non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni - Valutazione esclusiva del giudice di merito - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260862-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - ATTI NON RIPETIBILI

La valutazione della non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni, che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche se non assoluta e demandata in via esclusiva al libero convincimento del giudice di merito, deve essere adeguatamente motivata e ispirata a criteri di rigore e di logicità, in quanto rappresenta una eccezione al principio di oralità del dibattimento. (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la decisione con cui era stata disposta la lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa per il pericolo di ingravescenza delle sue condizioni di salute, già compromesse da patologie come diabete, glaucoma, coronaropatia, cardiopatia ed incontinenza emotiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)