Sez. 3, Sentenza n. 24195 del 14/04/2004 Ud. (dep. 27/05/2004) Rv. 230103 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - atti non ripetibili | Non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni - Valutazione esclusiva del giudice di merito - Adeguata motivazione - Necessità - Dichiarazioni contenute nella querela - Lettura - Condizioni.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - atti non ripetibili
La valutazione della non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche se demandata in via esclusiva al libero convincimento del giudice di merito, deve essere ispirata a criteri di rigore e di logicità in quanto rappresenta una rilevante eccezione al principio di oralità del dibattimento. (Nella specie, la Corte ha escluso la possibilità per il tribunale di dare lettura delle dichiarazioni rese in querela dalla persona offesa che aveva comunicato di non potere comparire in quanto affetta da una malattia senza, tuttavia, indicarne la causa; di avere, inoltre, difficoltà economiche ad affrontare il viaggio e di non avere, comunque, più interesse alla vicenda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)