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Sez. 3, Sentenza n. 42926 del 23/10/2002 Ud. (dep. 19/12/2002) Rv. 223090 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini - Esame in dibattimento - Irreperibilità dei testimoni - Impossibilità di natura oggettiva per la formazione della prova in contraddittorio - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Motivazione - Insindacabilità in sede di giudizio di legittimità in presenza di motivazione adeguata.
Stato
decisa il 2002-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223090-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

La sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso che la prevedibilità della sopraggiunta irreperibilità della persona offesa potesse fondarsi sulla circostanza che si trattasse di una cittadina extracomunitaria, priva di permesso di soggiorno e dedita alla prostituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)