Sez. 3, Sentenza n. 11471 del 21/06/2004 (Rv. 573765 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Responsabilità del proprietario - Presunzione di colpa - Prova contraria - Oggetto - Condotta - Requisiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito previsto dall'art. 2054 cod. civ., qualora la circolazione del veicolo sia conseguente al furto, la responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad impedire od ostacolare l'azione dello impossessamento e la utilizzazione dell'auto per la circolazione da parte di terzi, familiari, dipendenti o malfattori
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)