Sez. L, Sentenza n. 446 del 22/01/1982 (Rv. 418149 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - TERMINE DI TRENTA GIORNI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - RIFERIMENTO ALLE ANNATE AGRARIE DAL 1970-1971 AL 1972-1973 - CARATTERE ESCLUSIVO.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - TERMINE DI TRENTA GIORNI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI EX ART. 4, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - RIFERIMENTO ALLE ANNATE AGRARIE DAL 1970-1971 AL 1972-1973 - CARATTERE ESCLUSIVO.*
La norma di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814, la quale ha carattere sia processuale che sostanziale, e secondo cui il giudice alla prima udienza e prima di ogni altro provvedimento, deve concedere, all'affittuario convenuto in giudizio per morosità, un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti, si applica solo in relazione alle annate agrarie dal 1970/1971 al 1972-1973 e non può, quindi, tale termine essere concesso quando la morosità riguardi annate agrarie diverse da queste. (Conf 2212/81, mass n 412948; (Conf 5128/80, mass n 408982).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)