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Sez. L, Sentenza n. 3001 del 08/08/1975 (Rv. 377096 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - COMPENSI PER RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - NATURA RETRIBUTIVA - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ASSIMILABILITA - PREVISIONE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA ALLA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377096-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - COMPENSI PER RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI - NATURA RETRIBUTIVA - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - ASSIMILABILITA - PREVISIONE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI CATEGORIA - NECESSITA - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA ALLA CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - SUSSISTENZA.*

Le somme corrisposte al lavoratore per riposi di conguaglio non goduti sono assimilabili sostanzialmente a quelle dovute per lavoro straordinario ed hanno carattere retributivo e non risarcitorio o di indennizzo, costituendo la mercede delle ore di lavoro corrispondenti alla differenza tra l'orario previsto prima della riduzione contrattuale e l'orario ridotto; maggiore durata di prestazione lavorativa che il datore di lavoro puo esigere, pagando un maggiore salario, sia con riferimento alle ipotesi in cui nel contratto collettivo di categoria venga attribuita al datore di lavoro la facolta di concedere i riposi di conguaglio retribuiti, previsti in dipendenza della riduzione delle ore di lavoro settimanale, pur restando immutata la retribuzione per quarantotto ore, o di corrispondere in sostituzione del riposo di conguaglio, nel caso di prestazioni lavorative imposte da esigenze tecniche dell'azienda, il compenso con la prescritta maggiorazione, sia con riferimento all'ipotesi in cui tale facolta non sia prevista nel contratto collettivo. I detti compensi, dunque, debbono essere sempre compresi fra gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie, ai sensi del combinato disposto degli artt 27 DPR n 797 del 1955 e 1 legge n 74 del 1951. (Conf 2654/74, mass n 371111; 1554/74, mass n 369699; (Conf 2868/73, mass n 366472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)