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Sez. 1, Sentenza n. 8883 del 14/04/2006 (Rv. 588651 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione - Luogo della notificazione - Nei confronti della parte autorizzata a stare in giudizio personalmente e non elettivamente domiciliata - Art.22, quinto comma, legge n.689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588651-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In materia di opposizione a sanzione amministrativa, la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti dell'opponente che sia stato autorizzato a stare in giudizio di persona e non abbia fatto dichiarazione di residenza o di domicilio nel Comune del giudice adito, va eseguita presso la parte personalmente e non, pena la sua inesistenza, mediante deposito presso la cancelleria del primo giudice, atteso che l'art.22, quinto comma, della legge n.689 del 1981, il quale prescrive, in presenza delle suddette condizioni, che le notificazioni vengono eseguite mediante deposito in cancelleria, trova applicazione nei confronti dei soli atti intermedi del processo, non già dell'atto di impugnazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)