Sez. 1, Sentenza n. 16917 del 11/11/2003 (Rv. 568048 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Ammissibilità - Limiti - Sentenza - Impugnazione - Notificazione - Modalità - Notifica eseguita presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La norma contenuta nell'art. 23, quarto comma, l. n. 689 del 1981 che dà facoltà alla parte opponente di stare in giudizio di persona, costituisce sostanziale applicazione di quella stabilita in relazione ai giudizi innanzi al pretore, con la conseguenza che trova applicazione il principio posto dall'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. per il giudizio pretorile ed attualmente applicabile al giudizio avanti al giudice di pace in base al quale le notificazioni alla parte, autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 319 cod. proc. civ., possono essere validamente compiute presso la cancelleria del giudice adito con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto. Pertanto, la notificazione alla parte che ha proposto opposizione alla sanzione amministrativa senza ausilio di difensore e senza eleggere domicilio o dichiarare la residenza nel Comune del giudice adito che sia stata eseguita presso la cancelleria deve ritenersi inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, dovendo essa essere effettuata in aderenza alla sistematica generale delle notificazioni, quale è formulata dal codice di rito, secondo cui il luogo di notificazione delle impugnazioni alla parte che non sia costituita a mezzo di procuratore è specificamente disciplinato dall'art. 330 cod. proc. civ. - il quale prevede la notificazione dell'impugnazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, e, in mancanza, personalmente alla parte ai sensi dell'art. 137 e segg. cod. proc. civ. - , al fine di assicurare quella effettività del diritto di difesa che l'art. 24 Cost. rende obbligo inderogabile del legislatore e dell'interprete.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)