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Sez. 2, Ordinanza n. 6385 del 19/03/2007 (Rv. 596828 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza "in limine litis" di inammissibilità del ricorso - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte legittimata e proposizione dell'impugnazione a ministero di difensore - Necessità - Mancanza di dette condizioni - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596828-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In caso di proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell' opposizione a provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa adottata "in limine litis" ai sensi dell'art. 22, comma primo, della legge n. 689 del 1981, ovvero "inaudita altera parte", prima cioè della notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, in sede di gravame è comunque necessaria l'instaurazione del contraddittorio, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con la detta opposizione, poiché esso si identifica con la parte interessata a contraddire nel giudizio di impugnazione al fine di far valere le proprie ragioni. Conseguentemente, qualora il suddetto ricorso per cassazione venga proposto senza che il ricorrente provveda alla sua notificazione nei confronti della controparte legittimata, esso deve essere dichiarato inammissibile, effetto che si determina anche nell'eventualità (pure verificatasi nella fattispecie) in cui esso non sia stato avanzato a mezzo procuratore idoneamente abilitato e munito di apposito mandato, ma dallo stesso opponente personalmente, modalità, questa, alla quale è legittimamente possibile ricorrere soltanto per la formulazione della domanda di opposizione in primo grado.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)