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Sez. 2, Sentenza n. 10519 del 23/10/1993 (Rv. 484035 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere | Scambiatore di calore installato da un condominio sulla facciata dell'edificio condominiale previa autorizzazione della assemblea condominiale - Domanda di rimozione proposta da altro condomino - Competenza del tribunale ex art. 15 cod. proc. civ. - Sussistenza - Incompetenza del giudice adito - Onere probatorio della parte.
Stato
decisa il 1993-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484035-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Uso - In genere

La controversia, instaurata da un condomino per la rimozione dalla facciata dell'edificio condominiale di uno scambiatore di calore installatovi da un altro condomino con l'autorizzazione della assemblea, a motivo del pregiudizio arrecato al decoro architettonico e alla sicurezza dell'edificio stesso, riguarda non le modalità d'uso o la misura dei servizi condominiali, ma la contestazione in radice del diritto del condomino di fare un determinato uso della cosa comune e del potere dell'assemblea di consentirlo, e, quindi, esula dalla competenza per materia del conciliatore o del pretore, restando soggetta alle regole della competenza per valore nelle cause relative a beni immobili (art. 15 cod. proc. civ.), con la conseguenza che è onere della parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito di dedurre e dimostrare il superamento del relativo limite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)