Sez. L, Sentenza n. 8109 del 05/10/1994 (Rv. 488009 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI | Invalidi civili ultrasessantacinquenni - Sanatoria ex art. 1, comma secondo, legge n. 83 del 1988 - Riferimento a provvedimenti di liquidazione dell'I.N.P.S. nel periodo di vigenza del non convertito D.L. n. 495 del 1987 - Sanatoria ex art. 1, comma primo, D.L. n. 25 del 1988 - Riferimento a provvedimenti anteriori - Necessità - Atti diversi dell'I.N.P.S. o di soggetti diversi - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI
In tema di pensione sociale agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, mentre la sanatoria prevista dall'art.1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988 n. 83 - come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - si riferisce a provvedimenti di liquidazione della pensione adottati dall'I.N.P.S. nel periodo di vigenza (cioè dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del non convertito D.L. 9 dicembre 1987 n. 495, la sanatoria prevista dall'art. 1, comma primo, del D.L. 8 febbraio 1988 n. 25 (comma mantenuto - a differenza del secondo e terzo - dalla legge di conversione n. 93 del 1988) si riferisce a provvedimenti di liquidazione adottati dall'I.N.P.S. nel periodo anteriore al 10 dicembre 1987 (la cui sorte rimarrebbe altrimenti irrazionalmente indefinita), restando comunque esclusi dall'ambito di entrambe le sanatorie atti o provvedimenti prodromici o preliminari a quelli di liquidazione dell'I.N.P.S. e provenienti da soggetti diversi da quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)