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Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 14/06/1996 (Rv. 498079 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO | Cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali - Cause concernenti l'esistenza del diritto del condomino - Nozioni rispettive - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498079-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO

Le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali (appartenenti alla competenza per materia del conciliatore ai sensi dell'art. 7 del cod. proc. civ. prima della riforma introdotta con la legge 21 novembre 1991, n. 374, che le ha attribuite al giudice di pace) sono solo quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente e opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli articoli 1102 e 1118 cod. civ., nonché in conformità del volere della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla misura degli stessi servizi (anch'esse attribuite dalla menzionata legge n. 374 del 1991 alla competenza del giudice di pace, ed anteriormente rientranti nella competenza del Pretore ex art. 8 cod. proc. civ.) riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini e si identificano quindi con quelle aventi per oggetto provvedimenti dell'assemblea o dell'amministratore che, trascendendo dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini. Alle sopraindicate categorie è estranea invece ogni controversia nella quale sia in discussione l'esistenza stessa del diritto del condomino a fruire della cosa o del servizio comune, che resta attribuita al giudice competente secondo gli ordinari criteri del valore della causa. (Nella specie la S.C. adita in sede di regolamento di competenza ex art.43 cod. proc. civ. ha dichiarata la competenza del Tribunale sulla domanda di riduzione in pristino proposta da un condomino nei confronti di altro condomino, che aveva chiuso una parte del pianerottolo e di un bagno comuni con una porta munita di chiave, fornita anche agli altri condomini, rilevando che non veniva in contestazione l'uso particolare e speciale del pianerottolo ma il diritto del convenuto di appropriarsi dei suddetti beni comuni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 21/11/1991 num. 374 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)