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Sez. L, Sentenza n. 4373 del 25/10/1989 (Rv. 463951 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - IMPRENDITORE ARTIGIANO O COMMERCIALE - MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA - SUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO.*
Stato
decisa il 1989-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463951-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - CREDITI PER CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE - IMPRENDITORE ARTIGIANO O COMMERCIALE - MANCATA REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA - SUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO.*

Le norme degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. - secondo le quali (nel testo di cui all'art. 4 della legge n. 426 del 1975) hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti da omissioni contributive ad istituti, enti, o fondi speciali che gestiscono forme di Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché i crediti per i contributi dovuti per forme di tutela previdenziale diverse da quella i.V.S. e, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, gli accessori relativi a tali due categorie di crediti - non costituiscono un ius singulare, trattandosi di norme non eccezionali ma ordinarie, ricollegabili direttamente ai precetti degli artt. 1, primo comma, e 38, secondo comma, cost., norma, quest'ultima, che, nel sancire il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze in caso d'infortunio, malattia, Invalidità e vecchiaia, si riferisce all'attività lavorativa sia subordinata che autonoma. Consegue, essendo ammessa l'interpretazione sia estensiva che analogica delle citate norme del codice civile, che il privilegio generale, da esse previsto in relazione ai mobili del datore di lavoro, deve intendersi riferito, in virtù di interpretazione estensiva, anche all'ipotesi di crediti per contributi, ed accessori dovuti dallo istituto previdenziale da imprenditore artigiano o commerciante che non abbiano regolarizzato le loro stesse posizioni contributive.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 1, Costituzione art. 38, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)