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Sez. L, Sentenza n. 3053 del 11/04/1990 (Rv. 466590 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - ART. 13 DELLA LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO - INAPPLICABILITÀ NEL TERRITORIO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME - CONSEGUENTE EFFICACIA COSTITUTIVA DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI DISCIPLINATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI - CARATTERE INNOVATIVO ED EFFICACIA PER IL FUTURO - EFFETTI - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA AI FINI PREVIDENZIALI NEL REGIME ANTERIORE - RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466590-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - ART. 13 DELLA LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO - INAPPLICABILITÀ NEL TERRITORIO DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME - CONSEGUENTE EFFICACIA COSTITUTIVA DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI DISCIPLINATI DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI - CARATTERE INNOVATIVO ED EFFICACIA PER IL FUTURO - EFFETTI - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA AI FINI PREVIDENZIALI NEL REGIME ANTERIORE - RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - NECESSITÀ.*

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata con sentenza dalla Corte costituzionale n. 336 del 1989, dell'art. 5 d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, che ne riconosceva l'efficacia retroattiva, l'art. 13 della legge-quadro per l'artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443) - che ha previsto che le norme della legge medesima non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano Competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, talché nelle medesime regioni e province l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge - ha carattere di disposizione innovativa ed efficacia per il futuro, con la conseguenza che nel regime anteriore occorre far riferimento, per l'identificazione dell'impresa artigiana ai fini previdenziali, alla legislazione dello stato (che, per l'Assicurazione contro le malattie, considerava artigiane le imprese aventi i requisiti della legge nazionale n. 860 del 1956) e non già a quella delle suddette regioni o province autonome. (V 3198/89, mass n 463295; (V 4873/89, mass n 463951).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)