Sez. 1, Sentenza n. 526 del 30/01/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 200786 - 01
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere | Declaratoria di inammissibilità da parte del Presidente - In materia oggetto di contrastanti interpretazioni della Cassazione - Illegittimità.
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere
Nel procedimento di sorveglianza è illegittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta (nella specie di liberazione condizionale) da parte del presidente del tribunale, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., allorché sulla materia oggetto della richiesta stessa sussista un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, pur nella larga prevalenza della tesi contraria a quella difensiva, in quanto la competenza del presidente in tema di inammissibilità delle istanze è limitata alle ipotesi di loro manifesta infondatezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)