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Sez. 1, Sentenza n. 5642 del 30/10/1996 Cc. (dep. 08/01/1997) Rv. 206445 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da parte del Presidente del tribunale di sorveglianza - Casi in cui può intervenire - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206445-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il potere del presidente del tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato (nella specie di affidamento in prova al servizio sociale) ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. è limitato ai casi in cui tale istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero quando essa sia identica ad altra richiesta, basata sui medesimi elementi, già rigettata. La verifica dell'inesistenza delle condizioni richieste dalla legge non deve implicare una valutazione sul merito dell'accoglibilità della domanda, ma deve riguardare unicamente i presupposti minimi indefettibili, in assenza dei quali la domanda non potrebbe mai trovare accoglimento. (Fattispecie nella quale il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato, per essere questi sottoposto a procedimento penale. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che tale pronuncia travalicasse i suoi poteri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)