Sez. 1, Sentenza n. 5163 del 11/10/1996 Cc. (dep. 16/11/1996) Rv. 205951 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative - Presupposti per la concessione - Impossibilità di utile collaborazione - Accertamento - Onere di allegazione da parte del condannato - Insussistenza - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'impossibilità di un'utile collaborazione ai fini della concessione di misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) non deve necessariamente essere oggetto di specifica allegazione da parte dell'istante, potendo e dovendo essere dedotta dall'esame della documentazione agli atti da parte del Tribunale di Sorveglianza, cui non è precluso alcun accertamento di ufficio in materia di misure alternative. (Nella specie, sulla scorta del principio di cui in massima, è stata ritenuta illegittima la declaratoria di inammissibilità delle istanza emessa "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di Sorveglianza sul rilievo dell'omessa allegazione, da parte del condannato, di circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)