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Sez. 1, Sentenza n. 22375 del 19/10/2006 (Rv. 593147 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione a mezzo posta "ex" legge n. 890 del 1982 - Esecuzione da parte degli uffici postali statali - Necessità - Modifica del regime di esclusiva dopo il d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione dei servizi postali - Esclusione - Notificazione effettuata da agenzia privata di recapito - Inesistenza giuridica - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593147-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982, sicché i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall'articolo 29 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dagli articoli 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655. La legge n. 890 del 1982, riserva infatti all'amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (articolo 4, comma quinto) al fornitore del servizio universale (e cioè all'Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Conseguentemente, la notificazione affidata all'agenzia privata concessionaria, a norma dell'articolo 29 del codice postale, ed eseguita dai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente e ad essa consegue l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 29, DPR 29/05/1982 num. 655 art. 121, DPR 29/05/1982 num. 655 art. 148, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)