Sez. 1, Sentenza n. 4508 del 04/07/1996 Cc. (dep. 28/09/1996) Rv. 205698 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni | Obbligo di avvalersi degli impianti installati nella procura della Repubblica - Operatività con riguardo alla intercettazione di comunicazioni fra presenti - Esclusione - "Ratio".
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni
In tema di intercettazione di comunicazioni, l'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., nel prevedere che "le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica", si riferisce soltanto alle operazioni di intercettazione delle comunicazioni telefoniche e non anche a quelle concernenti le comunicazioni tra presenti, essendo evidente che queste ultime non possono essere intercettate per mezzo dei suddetti impianti, ma unicamente mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione da intercettare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)