diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5239 del 28/09/1999 Cc. (dep. 04/11/1999) Rv. 214434 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Mediante impianti non installati presso la Procura della Repubblica - Autorizzazione del P.M. - Motivazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni.
Stato
decisa il 1999-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214434-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

Per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti (nella specie effettuata nei locali di un istituto di pena) è richiesto, a pena di inutilizzabilità del relativo contenuto, che il decreto del pubblico ministero di autorizzazione a servirsi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., di apparecchiature non installate presso la Procura della Repubblica che procede, sia adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)