Sez. 6, Sentenza n. 1972 del 16/05/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 210046 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Intercettazioni ambientali - Ostacoli tecnico-ambientali che impediscono l'impiego degli impianti installati presso la procura della Repubblica - Utilizzo degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - Autorizzazione - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazione di conversazioni tra presenti, è legittima l'autorizzazione all'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, stanti gli insormontabili ostacoli tecnici che impediscono un utile impiego degli impianti installati presso la procura della Repubblica, il cui normale uso è previsto dall'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattabile alle particolari esigenze di quelle ambientali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)