Sez. 2, Sentenza n. 1185 del 23/04/1971 (Rv. 351319 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - ESECUZIONE PRESSO LA COMPETENTE AVVOCATURA DELLO STATO - MANCANZA - NULLITA - SANZIONE EX ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - COSTITUZIONE DELLA PA - SANATORIA EX TUNC - LIMITI DELLA NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - ESECUZIONE PRESSO LA COMPETENTE AVVOCATURA DELLO STATO - MANCANZA - NULLITA - SANZIONE EX ART 11 DEL RD N 1611 DEL 1933 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - COSTITUZIONE DELLA PA - SANATORIA EX TUNC - LIMITI DELLA NUOVA DISCIPLINA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
A seguito della dichiarazione d'illegittimita costituzionale, pronunciata con sentenza n 97 dell'8 luglio 1967 (gu 15 luglio 1967, n 177) dell'art 11 RD 30 ottobre 1933, n 1611, con il quale era sanzionata la nullita insanabile delle notificazioni alle amministrazioni dello stato non eseguite presso la competente Avvocatura dello stato, e divenuto operante, anche nei confronti delle amministrazioni dello stato e per le cause in corso, il principio secondo cui la Costituzione in giudizio della controparte sana ogni vizio della notificazione con effetto ex tunc. (Conf 915'69, mass n 339300).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)