Sez. L, Sentenza n. 3580 del 14/06/1985 (Rv. 441188 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - INEVITABILITÀ DEL TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - INEVITABILITÀ DEL TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il datore di lavoro ha un potere discrezionale di Determinazione del luogo di esecuzione della prestazione del lavoratore, che comporta la scelta tra più soluzioni organizzative che siano tutte egualmente ragionevoli, senza che l'inevitabilità del trasferimento del lavoratore, determinata dalla inutilizzabilità della sua prestazione lavorativa nel posto di provenienza perché soppresso e dalla vacanza del posto ove lo stesso sia trasferito, costituisca requisito di legittimità del suo provvedimento. (V 1738/82, mass n 419578).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)