Sez. L, Sentenza n. 1738 del 17/03/1982 (Rv. 419578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DI UNA SEDE ALL'ALTRA - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CONTROLLO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORI - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DI UNA SEDE ALL'ALTRA - POTERE DISCREZIONALE DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CONTROLLO DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 - modificativo dell'art. 2103 cod. civ. - non è sottratta al potere discrezionale del datore di lavoro la facoltà di determinare il luogo di prestazione del lavoro in relazione all'ambito ed alle necessità dell'impresa, ovvero anche di trasferire il dipendente da un'unità produttiva ad un'altra, quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, salvo che, per norma di contratto collettivo o individuale, non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo. Tuttavia, in Mancanza di pattuizioni vincolanti, resta affidato al giudice il controllo sul rapporto tra le decisioni del datore di lavoro e i diritti del singolo lavoratore trasferito, ossia tra tali decisioni organizzative e la necessità concreta del trasferimento. (Conf 3219/79, mass n 399589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)