Sez. L, Sentenza n. 1176 del 02/03/1989 (Rv. 462069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - SCELTA DEL DIPENDENTE DA TRASFERIRE - CONTROLLO DI MERITO - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI - SCELTA DEL DIPENDENTE DA TRASFERIRE - CONTROLLO DI MERITO - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI.*
In tema di trasferimento del lavoratore subordinato, l'inammissibilità di un controllo esteso (in violazione del principio costituzionale della libertà dell'iniziativa economica) al merito del provvedimento adottato dal datore di lavoro riguarda non solo il ricorso al mezzo del trasferimento ma anche la scelta del dipendente da trasferire, la quale peraltro deve essere effettuata mediante una valutazione comparativa delle situazioni personali e familiari dei dipendenti, anziché secondo criteri di pura convenienza aziendale, nel caso in cui una specifica disposizione della disciplina del rapporto di lavoro (nella specie, art. 23 del regolamento del personale del Banco di Napoli) imponga di tener conto delle condizioni predette. (V 55/87, mass n 449859; (V 7355/86, mass n 449411; (V 3580/85, mass n 441188; (V 2490/84, mass n 434503).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)