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Sez. 1, Sentenza n. 224 del 18/01/1990 (Rv. 464849 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464849-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA - RESIDENZA DEL CONIUGE CONVENUTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La residenza del coniuge convenuto, quale criterio per la Determinazione della Competenza territoriale inderogabile nelle cause di separazione personale fra coniugi (art. 706 comma primo cod. proc. civ.), va individuata sulla base delle certificazioni anagrafiche, le cui risultanze non sono superate dalla circostanza del temporaneo allontanamento del coniuge convenuto dal luogo ivi indicato (che non comporta di per sè trasferimento della residenza o del domicilio), e neppure dalla dichiarazione del coniuge fatta unicamente al comune ove intenda trasferirsi, non accompagnata dalla parallela comunicazione al comune che si abbandona, prescritta dallo art. 31 disp. Att. Cod. civ.. (Conf 1985/87 mass n 451283; (Conf 4210/81, mass n 414878).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)