Sez. 3, Sentenza n. 1766 del 19/02/1998 (Rv. 512802 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Azione disciplinare contro i notai - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Effetti - Improcedibilità dell'azione disciplinare - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come espressamente previsto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura", e quindi non subisca interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio Notarile o del Tribunale, salva la sospensione della prescrizione per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2 febbraio 1990. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, operante "ex lege" e rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, restando precluso ogni esame nel merito dei motivi di ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)