Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 14/10/1998 (Rv. 519675 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Riferimento al procedimento disciplinare inteso come comprensivo sia della fase amministrativa che di quella giurisdizionale - Necessità - Effetti - Rilevabilità della prescrizione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento giurisdizionale - Conseguente improseguibilità dello stesso.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
In tema di azione disciplinare a carico dei giornalisti, il termine massimo di prescrizione, quale risulta dal combinato disposto dell'art. 58, commi primo e quarto, della legge 3 Febbraio 1963, n. 69 (di sette anni e sei mesi dal fatto, durata che rappresenta il massimo prolungamento consentito, in caso di più atti interruttivi del corso del termine prescrizionale, di quello ordinario di cinque anni), deve intendersi riferito all'intero procedimento disciplinare, comprensivo di entrambe le fasi, quella amministrativa e quella giurisdizionale, nelle quali esso si articola, e non già alla sola fase amministrativa, la quale si conclude con il provvedimento del Consiglio nazionale dell'Ordine che decide sul ricorso avverso le deliberazioni dei Consigli regionali. Ne consegue che lo spirare di detto termine nel corso dell'azione giudiziaria prevista dagli artt. 63 e 64 della citata legge n. 69 del 1963 in tema di annullamento, revoca o modifica delle deliberazioni dei Consigli dell'Ordine, determina la improseguibilità dell'azione stessa, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi, anche in sede di legittimità, con preclusione di ogni altra questione di rito e di merito ivi insorta.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58 com. 1, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58 com. 4, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)