Sez. 3, Sentenza n. 9214 del 07/11/1994 (Rv. 488412 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Azione disciplinare contro i notai - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Effetti - Improcedibilità dell'azione disciplinare - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai come è espressamente previsto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorché vi siano stati atti di procedura", e, quindi, non subisce interruzione per effetto dell'inizio del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del consiglio notarile o del tribunale (un'ipotesi di sospensione essendo configurabile invece per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 40). Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio e in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 02/02/1990 num. 40, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)