Sez. 1 - , Sentenza n. 22047 del 31/10/2016 (Rv. 642642 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITÀ) - IN GENERE | Elettorato passivo - Elezione a consigliere regionale di consigliere di amministrazione di ente regionale - Causa di ineleggibilità ex art. 2, comma 1, n. 11, della l. n. 154 del 1981 - Sussistenza - Fondamento - Assenza di poteri di rappresentanza in capo al consigliere di amministrazione - Irrilevanza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITÀ) - IN GENERE
Il componente del consiglio di amministrazione di un ente regionale (nella specie l'Ente Foreste) è ineleggibile alla carica di consigliere regionale ex art. 2, comma 1, n. 11, della l. n. 154 del 1981 e non è, invece, incompatibile ai sensi del successivo art. 3, in quanto, per stabilire la sussistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, ciò che rileva, al di là della definizione nominalistica di "ente" o di "istituto", è la sussistenza, nel primo caso, di un rapporto di dipendenza, e, nel secondo, di mera vigilanza tra l'ente stesso e la Regione, restando del tutto irrilevante l'assenza del potere di rappresentanza in capo ai componenti il consiglio di amministrazione dell'ente, i quali sono, comunque, muniti di poteri gestori.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)