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Sez. 1, Sentenza n. 438 del 16/01/2012 (Rv. 621162 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Componente del consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio istituito in applicazione della legge regionale del Piemonte n. 16 del 1992 - Eleggibilità alla carica di consigliere regionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621162-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Il componente del consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.), istituito con legge regionale 18 maggio 1992, n. 16 del Piemonte per lo svolgimento delle funzioni delle opere universitarie (trasferite alla Regioni ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), è ineleggibile alla carica di consigliere regionale, essendo irrilevante che, ai sensi dell'art. 2, n.11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, si tratti di un "ente" e non di un "istituto" ed essendo, invece, decisivo che esista un rapporto di dipendenza tra l'ente stesso e la Regione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 undecies CORTE COST., Legge 23/07/2004 num. 165, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 44, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST., Legge Reg. Piemonte 18/03/1992 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)