Sez. 6, Sentenza n. 16509 del 21/01/2010 Ud. (dep. 28/04/2010) Rv. 246654 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Coimputato non impugnante - Mancata citazione in appello e mancata estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione - Invalidità parziale della sentenza - Rimedi esperibili.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO
Qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame, è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione che, ovviando all'omissione e alla parziale invalidità della sentenza, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta, attraverso un esame dei profili del fatto richiesti per la sussistenza di tale effetto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)