diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10655 del 13/05/2011 (Rv. 618147 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - IN GENERE | Difensore del fallimento nominato dal giudice delegato - Successiva designazione di un consulente di parte - Spettanza - Al difensore - Fondamento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618147-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - IN GENERE

Spetta al difensore del fallimento - una volta che sia stato nominato dal curatore su autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25, primo comma, n. 6, della legge fall., nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - procedere, nel relativo giudizio, alla designazione di un consulente tecnico di parte; i poteri conferiti con il mandato al difensore, infatti, non differiscono da quelli ordinari, previsti in linea generale dall'art. 84 cod. proc. civ., tra i quali rientra la nomina di un consulente di parte, a norma dell'art. 87 cod. proc. civ., senza che sia necessario che la nomina provenga dalla parte in senso sostanziale o che vi sia l'autorizzazione del giudice delegato trattandosi della scelta di un consulente tecnico ausiliare del legale, e non di un ausiliare del curatore. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto emesso dal tribunale, in sede di reclamo relativamente alla liquidazione del compenso al professionista, con cui era stata dichiarata nulla la nomina di questi, perché effettuata dal solo curatore).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)