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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 23/03/1996 (Rv. 496538 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI | Architetto nominato dal curatore consulente tecnico di parte in un giudizio civile - Compenso - Liquidazione - Secondo la legge professionale - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496538-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI

L'opera prestata dal professionista (nella specie, architetto) su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 - alla quale è applicabile, in sede di liquidazione dei compensi, la legge 8 luglio 1980 n. 319 ed il d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 - e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura, bensì, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)