Sez. 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980 (Rv. 403484 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - CONCORDATE - ORDINATE DAL COMMITTENTE - DISCIPLINA PROBATORIA RISPETTIVA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - CONCORDATE - ORDINATE DAL COMMITTENTE - DISCIPLINA PROBATORIA RISPETTIVA.*
Il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art 1659 cod civ richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art 1661 cod civ consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (nella specie il committente sosteneva che non poteva esser modificato, in base a risultanze presuntive, il corrispettivo stabilito per iscritto al momento della stipulazione del contratto di appalto). (Conf 3596/77, mass n 387200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)