Sez. 3, Sentenza n. 20303 del 07/06/2006 Ud. (dep. 14/06/2006) Rv. 234699 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Detenzione di materiale pornografico - Reato di pericolo concreto - Esclusione - Detenzione consapevole - Sufficienza - Differenza con la fattispecie di cui all'art. 600 ter, comma primo cod. pen. .
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui all'art. 600 quater cod. pen. (anche nella formulazione applicabile al caso di specie, anteriore a quella introdotta con la legge n. 38 del 2006), richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1, Cod. Pen. art. 600 quater, Legge 06/02/2006 num. 38 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)