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Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008 (Rv. 600910 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni avanzata da una pluralità di attori - Onere del convenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Sentenza di condanna generica emessa dal giudice di primo grado - Mancata decisione dell'eccezione di prescrizione da parte del giudice d'appello in base al rilievo che si trattava di accertamento solo dell'"an debeatur" - Carattere preliminare dell'eventuale sussistenza della prescrizione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600910-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato (nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito la quale - in presenza di una domanda di condanna al risarcimento dei danni avanzata da una pluralità di attori contro il Ministero della salute per contagio da virus HBV, HIV e HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto - aveva ritenuto di non dover verificare le singole posizioni degli attori, ai fini del decorso dell'eccepita prescrizione, in quanto il giudice di primo grado aveva pronunciato solo una sentenza di condanna generica all'"an debeatur").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)