Sez. L - , Sentenza n. 5375 del 22/02/2019 (Rv. 652778 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Casse previdenziali private - Autonomia regolamentare - Limiti - Regolamento della Cassa geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell’iscrizione - Previsione - Deroga all’art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982 - Illegittimità.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In tema di casse previdenziali privatizzate, l'autonomia regolamentare loro riconosciuta dall'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, è limitata, dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, nel testo "ratione temporis" vigente, agli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico; ne consegue l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, del regolamento della Cassa dei geometri liberi professionisti, in vigore dal 1° gennaio 2003, nella parte in cui, derogando all'art. 22, comma 2, della l. n. 773 del 1982, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione dei geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)