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Sez. L - , Sentenza n. 3461 del 13/02/2018 (Rv. 647412 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Cassa nazionale forense - Regolamento generale - Rivalutazione della pensione di vecchiaia a decorrere dal secondo anno - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647412-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, è legittimo l'art. 49 del regolamento generale della Cassa nazionale forense del 28 settembre 1995 (nel testo modificato con delibera n. 133 del 2003), nella parte in cui prevede, in deroga all'art. 16 della l. n. 576 del 1980, la rivalutazione della pensione di vecchiaia solo a decorrere dal secondo anno dal pensionamento, poiché tale previsione rientra nel concetto di “determinazione del trattamento pensionistico” di cui all’art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 e quindi nei limiti della delegificazione operata da tale ultima disposizione in favore dell’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 32 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)