Sez. 3, Ordinanza n. 49211 del 06/11/2014 Ud. (dep. 26/11/2014) Rv. 261210 - 01
NAVIGAZIONE | Reato di atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra - Comandante di nave - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
NAVIGAZIONE
In tema di delitti contro la polizia della navigazione, riveste la qualifica di comandante di nave, ai fini della configurabilità del reato di resistenza o di violenza contro nave da guerra a norma dell'art. 1100, comma primo, cod. nav., qualunque soggetto che, indipendentemente dalle dimensioni del natante e dalla presenza o meno di equipaggio a lui sottoposto, ha il pieno e completo controllo della imbarcazione, con riferimento alla condotta di navigazione ed alle altre attività di bordo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la qualifica in questione in capo a due cittadini stranieri che, unici soggetti presenti a bordo alternandosi in acque territoriali alla conduzione di un gommone, avevano compiuto manovre repentine e pericolose per sottrarsi al controllo di una nave della Guardia di Finanza).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1100, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)