Sez. 3, Sentenza n. 9789 del 17/05/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202878 - 01
Navigazione | Atti di resistenza o di violenza contro un'unità di naviglio della Guardia di finanza - Opposizione, da parte di motoscafo, tesa a contrastare l'inseguimento della Guardia di finanza - Minaccia di collisione - Sufficienza ai fini della sussistenza del reato - Fattispecie: pretesa semplice fuga.
Navigazione
Ricorre l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 6 legge 13 dicembre 1956, n. 1409, che commina le pene stabilite dall'art. 1100 del codice della navigazione per la commissione di "atti di resistenza o di violenza contro un'unità di naviglio della Guardia di finanza", allorché, facendo uso di un motoscafo, si realizzi un'opposizione tesa a contrastare, le manovre di inseguimento. Per integrare il reato è sufficiente la minaccia di determinare collisione tra natanti, che si manifesta nel comportamento di guida che costringa l'unità inseguitrice ad effettuare improvvise, rapide e rischiose manovre per evitare collisioni. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso accertato in fatto che il mezzo contrabbandiere, per sottrarsi alla cattura, con improvvise virate e accelerate, ponendosi innanzi ai mezzi militari per impedire l'abbordaggio con spericolate manovre a zigzag, aveva persino cagionato una falla ad uno dei natanti della Guardia di finanza, la S.C. ha osservato che non si è trattato di semplice fuga che non costituisce resistenza, come preteso dal ricorrente, ma di comportamento minaccioso per indurre la Guardia di finanza a desistere dall'inseguimento).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1100, Legge 13/12/1956 num. 1409 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)