Sez. L, Sentenza n. 6853 del 13/12/1982 (Rv. 424503 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - AUTORITÀ DEL GIUDICATO - ESTENSIONE - DUE GIUDIZI FRA LE STESSE PARTI AVENTI PER OGGETTO UN MEDESIMO NEGOZIO O RAPPORTO GIURIDICO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI UNO DI ESSI - ACCERTAMENTO COMPIUTO CIRCA UNA SITUAZIONE GIURIDICA E RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE GIURIDICA O DI FATTO COMUNE AD ENTRAMBE LE CAUSE - EFFETTI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - AUTORITÀ DEL GIUDICATO - ESTENSIONE - DUE GIUDIZI FRA LE STESSE PARTI AVENTI PER OGGETTO UN MEDESIMO NEGOZIO O RAPPORTO GIURIDICO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI UNO DI ESSI - ACCERTAMENTO COMPIUTO CIRCA UNA SITUAZIONE GIURIDICA E RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE GIURIDICA O DI FATTO COMUNE AD ENTRAMBE LE CAUSE - EFFETTI.*
L'autorità del giudicato, anche se circoscritta a ciò che ha formato l'oggetto e la causa giuridica del giudizio, copre sia il dedotto che il deducibile, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte effettivamente valere nel medesimo giudizio, ma anche tutte le altre che, pur se non specificamente dedotte o enunciate e discusse, costituiscono premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongano come precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Pertanto, quando due giudizi fra le stesse parti hanno per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ed uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbia inciso su di un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, e costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituivano lo scopo ed il petitum del primo. (Conf 5887/78, mass n 395704 nella seconda parte; (Conf 2275/66, mass n 324431).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)