Sez. 2, Sentenza n. 2472 del 04/07/1969 (Rv. 341999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ININFLUENZA - RILEVANZA SUL PIANO SOSTANZIALE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE - PROPONIBILITA DELLA DOMANDA - ININFLUENZA - RILEVANZA SUL PIANO SOSTANZIALE - CONDIZIONI.*
La Determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo (specie in tema di rapporti di lavoro, cui sono peculiari riflessi pubblicistici e lineamenti sociali), rispondono ad esigenze d'ordine pubblico e non lasciano margine dispositivo all'autonomia negoziale dei privati. Le prescrizioni introdotte nei contratti collettivi post-corporativi impositive del previo esperimento, in Sede sindacale, del tentativo di conciliazione (al pari di ogni altra che comunque subordini l'esperimento dell'Azione giudiziaria al verificarsi di determinate condizioni o adempimenti), sono prive di qualsiasi Rilevanza non soltanto sulla procedibilita dell'Azione (in funzione sostitutiva od integrativa dei tipici presupposti processuali), ma anche della proponibilita della domanda (in funzione di condizioni pregiudiziali di merito), dato che, per quanto attiene ai riflessi processuali, e cioe agli effetti impeditivi del processo, condizione della Azione e presupposto processuale, pur nella loro differente essenza dogmatica e concettuale vengano a porsi, per identita di implicazioni, in termini di equivalenza. Dette prescrizioni possono avere, invece, Rilevanza limitata al piano sostanziale, qualora le relative clausole assumano la fisionomia giuridica del 'pactum de non petendò ad efficacia temporanea (nel senso che la inosservanza puo costituire fonte di responsabilita risarcitoria od essere assunta come ragionevole motivo per l'imposizione del carico delle spese giudiziali. (nella specie, la Corte di merito, pur concordando sull'irrilevanza dell'omesso esperimento di conciliazione per la procedibilita dell'Azione, aveva ritenuto la domanda oggettivamente improponibile).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)