Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 14/04/1973 (Rv. 363521 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PREVIO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - NECESSITA - PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA O DI PROPONIBILITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PREVIO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE - NECESSITA - PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI POSTCORPORATIVI - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA O DI PROPONIBILITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Le norme contenute nei contratti collettivi postcorporativi in ordine al previo esperimento, in Sede sindacale, del tentativo di conciliazione sono prive, alla pari delle altre che subordinano l'Esercizio dell'Azione giudiziaria a condizioni diverse dai tipici presupposti processuali, di ogni Rilevanza giuridica, sia che si riferiscano alla procedibilita dell'Azione che alla proponibilita, nel merito, della domanda. (nella specie e stata esclusa la necessita del tentativo di conciliazione in una controversia promossa da dipendente di un'azienda commerciale). (V 2472/69, mass n 341999; 39/69, mass n 337856; (V 915/67, mass n 327127).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)