Sez. L, Sentenza n. 7010 del 25/08/1987 (Rv. 455185 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 44 DEL 1873 - PORTATA - PENSIONE INPS PER IL PERIODO RELATIVO AD UN RAPPORTO IMPIEGATIZIO E PENSIONE INPDAI PER IL PERIODO DI DIRIGENTE - CUMULO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - CALCOLO - CRITERI - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DELEGATA DEI GRUPPI PIÙ FAVOREVOLI DI 52 SETTIMANE CONTRIBUTIVE NELL'ARCO DI 520 SETTIMANE DA COMPUTARE PER IL CALCOLO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 2 D.M. 7 LUGLIO 1973 - LEGITTIMITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 44 DEL 1873 - PORTATA - PENSIONE INPS PER IL PERIODO RELATIVO AD UN RAPPORTO IMPIEGATIZIO E PENSIONE INPDAI PER IL PERIODO DI DIRIGENTE - CUMULO - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - CALCOLO - CRITERI - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DELEGATA DEI GRUPPI PIÙ FAVOREVOLI DI 52 SETTIMANE CONTRIBUTIVE NELL'ARCO DI 520 SETTIMANE DA COMPUTARE PER IL CALCOLO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ART. 2 D.M. 7 LUGLIO 1973 - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo alla previdenza dei dirigenti di aziende industriali l'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44, che - nel prevedere la valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi (nella specie, quello dell'INPS) in caso di ricongiunzione dei vari periodi assicurativi - demanda ad un decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale la Determinazione dei criteri di applicazione delle percentuali di commisurazione fissate per il calcolo della retribuzione pensionabile ai fini dell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S., non preclude all'autorità delegata, chiamata ad integrare il precetto normativo, la facoltà di individuare i gruppi più favorevoli di 52 settimane contributive nell'arco di 520 settimane da computare per il calcolo suddetto; pertanto è pienamente legittimo (e non può quindi essere disapplicato dal giudice ordinario) l'art. 2 d.m. 7 luglio 1973 che prevede che i periodi di anzianità da considerare per il computo della retribuzione annua ai fini della pensione di anzianità sono soltanto quelli maturati presso l'INPDAI, e non anche presso gli altri istituti previdenziali, con i quali viene effettuata la ricongiunzione dei periodi di contribuzione. (V 7380/83, mass n 431972).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 7, DM 07/07/1973 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)